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Sentenze del Tar del Lazio sugli alloggi di edilizia economico sociale a Tivoli

Il Tar del Lazio ha accolto in parte i ricorsi presentati da un gruppo di inquilini contro il regolamento di assegnazione degli alloggi di edilizia economico sociale a Tivoli.

Sentenze del Tar del Lazio sugli alloggi di edilizia economico sociale a Tivoli

Il primo settembre 2026, il Tar del Lazio ha emesso due sentenze che hanno scosso il panorama dell’edilizia economico sociale a Tivoli. Le sentenze n. 14500 e n. 14502 hanno accolto in parte i ricorsi presentati dall’avvocato Elisabetta Pistis per conto di un gruppo di inquilini, annullando un articolo del Regolamento di assegnazione degli alloggi di edilizia economico sociale approvato dal Consiglio comunale di Tivoli con la deliberazione n. 17 del 12 aprile 2024.

La vicenda riguarda 60 alloggi realizzati dalla cessata cooperativa Giovanni Conti nelle aree interessate dagli interventi ex legge 18/04/1962 n. 167, piano di zona n. 2 Bagni Albule. Una storia complessa che si trascina da quasi cinquant’anni e che sembra non trovare ancora una soluzione definitiva.

Le sentenze del Tar del Lazio e le clausole irragionevoli

Le due sentenze del Tar del Lazio hanno accolto i ricorsi degli inquilini, annullando l’articolo 2 del regolamento nella parte in cui richiedeva la dimostrazione del possesso dell’alloggio in forza di un valido titolo dimostrativo dell’occupazione dell’alloggio con evidenza del tempo maturato. Il Tar ha definito questa clausola irragionevole e contraddittoria ricostruendo la complessa vicenda amministrativa e giudiziaria.

La nullità delle convenzioni e le conseguenze

Le convenzioni mediante le quali il Comune aveva attribuito alla cooperativa Giovanni Conti il diritto di superficie sulle aree interessate sono state dichiarate nulle in ragione dell’esistenza di usi civici gravanti sui terreni. Questa pronuncia ha travolto l’intera sequenza negoziale ed amministrativa successivamente sviluppatasi e, conseguentemente, tutti i rapporti giuridici che da essa traevano titolo.

Il Comune di Tivoli ha acquisito al proprio patrimonio gli immobili realizzati sulle aree interessate, applicando il principio superificies solo cedit. Tuttavia, la pretesa di subordinare l’accesso alla procedura di riscatto alla dimostrazione della titolarità di un valido titolo di occupazione degli immobili è risultata intrinsecamente incoerente con l’assetto giuridico derivante dalle vicende descritte.

Le difese del Comune di Tivoli e le argomentazioni del Tar

Il Comune di Tivoli si è difeso sostenendo che l’Ente non avrebbe inteso attribuire alla clausola un significato strettamente letterale, né avrebbe richiesto ai partecipanti la produzione di un contratto scritto di locazione, comodato, compravendita o altro titolo negoziale tipico. Tuttavia, il Tar ha respinto questa argomentazione, ritenendola insufficiente ad escludere l’illegittimità della disposizione regolamentare.

L’interpretazione del Comune, sebbene ispirata ad evidenti esigenze di ragionevolezza, non trova adeguato riscontro nella formulazione letterale della clausola. Il Tar ha quindi respinto anche questa interpretazione, sottolineando che finisce per sostituire al contenuto espresso della disposizione un diverso requisito non previsto dal testo regolamentare.

La vicenda degli alloggi di edilizia economico sociale a Tivoli continua a essere un caso complesso e articolato, con implicazioni giuridiche e amministrative di vasta portata. Le sentenze del Tar del Lazio rappresentano un passo importante verso la risoluzione di una situazione che si trascina da decenni, ma la strada verso una soluzione definitiva è ancora lunga e tortuosa.

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