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Occupazione a Pietralata: sentenza fissa quasi 314mila euro di danni a favore del Campidoglio

Il Tribunale civile di Roma ha quantificato in quasi 314mila euro il risarcimento dovuto al Campidoglio per l'occupazione abusiva delle aree di Pietralata, ricostruendo il periodo dal 1997 al 2026 e sottolineando la natura giuridica dei detentori coinvolti

Occupazione a Pietralata: sentenza fissa quasi 314mila euro di danni a favore del Campidoglio

Il secondo collegio del Tribunale civile di Roma ha emesso una decisione che riguarda le aree pubbliche di Pietralata e il rapporto tra occupanti e Campidoglio. La sentenza stabilisce un ammontare complessivo che si avvicina a 314mila euro somma ottenuta sommando il risarcimento danni e le spese legali riconosciute a favore di Roma Capitale.

Nel pronunciamento giudiziario vengono ricostruiti gli anni di permanenza sui cespiti e la natura del titolo giuridico con cui i nuclei occupanti erano presenti sui terreni: persone giudicate non proprietarie ma in posizione di detentori precari. La vicenda ha avuto sviluppi amministrativi e giudiziari che hanno coinvolto anche gruppi contrapposti al progetto stadio, noti come No Stadio.

La quantificazione del danno e i numeri della sentenza

La somma complessiva indicata dal tribunale deriva dalla somma di due voci: il risarcimento danni pari a 219.500 euro e le spese legali quantificate in 21.886 euro che insieme si avvicinano a 314mila euro. Per giungere alla misura del risarcimento la giudice ha fatto «riferimento ai valori locativi espressi da immobili aventi omologhe caratteristiche», traducendo tale riferimento in una base di 11mila euro annui.

Questa rendicontazione è stata applicata su un arco temporale che il tribunale ha ritenuto costituisca il periodo di occupazione: 26,5 anni, calcolati dal 1997 al 2026. Moltiplicando il valore annuo per il numero di anni si è ottenuta la componente principale del credito riconosciuto a Roma Capitale.

La ricostruzione procedurale: usucapione, sgombero e contestazioni

La controversia era nata in seguito all’avvio del progetto per lo stadio nella zona di Pietralata, su terreni di proprietà comunale. Sui medesimi terreni risultavano presenti tre nuclei familiari che hanno tentato la strada dell’usucapione ossia l’acquisizione della proprietà attraverso il possesso protratto nel tempo. Tuttavia la giustizia civile non ha riconosciuto i presupposti necessari alla dichiarazione di usucapione nei ricorsi proposti.

Nel corso della vicenda, ad si è reso necessario lo sgombero delle aree interessate, atto che aveva già suscitato proteste e slogan da parte dei gruppi contrari al progetto. Sull’episodio l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia ha commentato: “Questa sentenza dimostra la correttezza dell’operato dell’Amministrazione” aggiungendo che il Comune non aveva “cacciato le persone” ma si era “semplicemente e giustamente riappropriata di aree che già erano state espropriate” e ribadendo: “Ora andiamo avanti con l’iter per la realizzazione dello stadio a Pietralata“.

Accertamento del titolo e conseguenze economiche

La giudice, nel motivare la decisione, ha scritto che «acclarato che l’unico titolo di godimento vantato in giudizio dalla parte attrice in effetti non sussistesse, non avendo la parte attrice in usucapione dimostrato i fatti costitutivi della domanda, va da sé che debba riconoscersi, in favore di Roma Capitale, un credito risarcitorio per l’occupazione dei cespiti meglio descritti in atti, per via dell’occupazione perpetrata senza titolo». In termini pratici, la mancata dimostrazione dell’usucapione ha portato al riconoscimento del credito per il periodo di occupazione.

La rinuncia agli atti e le possibilità di impugnazione

Un elemento processuale emerso durante il giudizio riguarda una nota depositata dai ricorrenti: una rinuncia agli atti del giudizio con richiesta di estinzione della causa. La giudice ha però sottolineato che perché la rinuncia produca effetti è necessaria l’accettazione da parte della controparte — in questo caso il Campidoglio — che non ha accolto la richiesta. Questo passaggio è ritenuto indicativo sulle probabilità che la vicenda approdi a un secondo grado di giudizio.

Dato che la rinuncia non è stata accettata dal Comune, il tribunale ha proceduto alla decisione di merito, rendendo meno plausibile un appello da parte di chi aveva depositato la rinuncia prima dell’udienza. Sebbene si tratti formalmente della controversia relativa a un singolo nucleo familiare, il procedimento assume rilievo più ampio nel contesto delle opposizioni al progetto stadio e nelle dinamiche urbanistiche attive tra il Campidoglio e i soggetti coinvolti.

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