Una parente lontana della principessa Fernanda Ceccarelli Brancaccio ha promosso un reclamo giudiziario con l’obiettivo di ottenere il sequestro conservativo dei beni immobili che la principessa aveva lasciato alla Fondazione Marcantonio Brancaccio, incluso il teatro omonimo di via Merulana a Roma. La richiedente, Maria Luisa Bottini, 79 anni, assistita dall’avvocato Carlo Orazi, sostiene che la situazione economica della Fondazione mette a rischio il patrimonio ereditato durante lo svolgimento del contenzioso di appello sulla successione.
Il teatro di via Merulana è storicamente legato a nomi come Aldo Fabrizi, Anna Magnani ed Ettore Petrolini, e ha ospitato artisti come Fabrizio De André e Jimi Hendrix. Bottini invoca misure cautelari per impedire che i ricavi locativi e gli altri proventi vengano assorbiti dalle spese correnti della struttura, compromettendo così l’oggetto della controversia ereditaria.
Richiesta di custodia giudiziaria e importo contestato
Nel reclamo presentato alla Corte d’appello di Roma, la signora Bottini chiede la nomina di un custode giudiziario indipendente dagli organi della Fondazione, al quale affidare poteri di amministrazione ordinaria e di riscossione dei canoni. In via subordinata, la richiesta comprende l’autorizzazione al sequestro conservativo dei beni, dei crediti e delle disponibilità finanziarie della Fondazione fino alla concorrenza di 5 milioni di euro. Il reclamo è diretto contro l’ordinanza emessa dalla settima sezione della Corte d’appello di Roma del 7 ottobre scorso.
Dati patrimoniali e profilo di rischio
La documentazione allegata al reclamo contiene il quadro economico aggiornato al 30 novembre 2025. Gli immobili ereditari, incluso il teatro Brancaccio, risultano contabilizzati per 23,8 milioni, mentre la liquidità disponibile ammonta a soli 46.804 euro e permangono debiti per 2,7 milioni. L’analisi del conto economico relativo agli 11 mesi del 2025 segnala ricavi complessivi per circa 1,3 milioni, per lo più derivanti da locazioni, con un incasso medio mensile stimato in 112.700 euro.
Le spese di struttura risultano rilevanti rispetto alle entrate: il reclamo cita costi per il personale pari a 250mila euro e per i servizi pari a 500mila euro nell’anno di riferimento, con una perdita complessiva negli 11 mesi di 31mila euro. Nell’inventario contabile figura altresì un fondo per attività benefica di 300mila euro, ma senza documentazione sulle erogazioni effettuate tramite tale fondo. L’avvocato Orazi descrive questo quadro come un «profilo di rischio immediato: prima ancora di eventuali erogazioni benefiche, i redditi locatizi vengono assorbiti dai costi ordinari della struttura organizzativa».
Aspetti giuridici della parentela e della legittimità della Fondazione
La posizione di Bottini poggia su legami di parentela certificati: sua zia Ofelia Bottini era cugina di primo grado della principessa e risultava in vita all’apertura della successione, avvenuta con il decesso della principessa il 22 ottobre 2014 (all’età di 107 anni). Con provvedimento cautelare del 13 febbraio 2023 il Tribunale di Roma aveva già ritenuto documentata una parentela sufficiente a legittimare Bottini a impugnare le disposizioni testamentarie, distinguendo però tale valutazione dalla prova definitiva della qualità di erede.
Nel giudizio di merito il tribunale di primo grado ha respinto la petizione ereditaria presentata dalla signora Bottini. L’avvocato Orazi ha quindi impugnato la sentenza e il ricorso potrebbe proseguire fino al 2029. È proprio la possibile durata del contenzioso che giustifica, secondo la ricorrente, l’urgenza di misure cautelari a tutela del patrimonio oggetto della controversia.
Questioni su atti di straordinaria amministrazione
La contestazione sulla legittimità della Fondazione come erede universale richiama anche una pronuncia della Corte d’appello, datata 2 ottobre, che ha respinto il ricorso dell’avvocato Giancarlo Pizzoli, il quale vantava un credito di 5 milioni di euro per attività professionali e funzioni di amministratore di sostegno. I giudici hanno qualificato quei compensi come «atti di straordinaria amministrazione o comunque di eccezionale incidenza patrimoniale», sottolineando che anche qualora la principessa avesse mantenuto una residua capacità di intendere e di volere, molte decisioni avrebbero richiesto il benestare del giudice tutelare.
Sulla base di quel ragionamento, la difesa di Bottini sostiene che la costituzione della Fondazione stessa potrebbe configurarsi come un’operazione eccedente l’ordinaria amministrazione e, pertanto, soggetta all’autorizzazione del giudice tutelare. Se il reclamo venisse accolto, la titolarità dell’intera successione potrebbe essere rimessa in discussione, con effetti rilevanti sulla gestione del patrimonio e sugli impegni assunti dalla Fondazione.
Il contenzioso resta aperto e al centro di contestazioni sia patrimoniali sia giuridiche: la richiesta di sequestro conservativo e la nomina di un custode giudiziario evidenziano la tensione tra la necessità di preservare il patrimonio ereditario e l’azione amministrativa in corso presso la Fondazione Marcantonio Brancaccio.



