Una decisione epocale è arrivata dal Consiglio di Stato il 14 luglio 2026, con la sentenza n. 5627/2026. I giudici hanno stabilito che i criteri del Manuale di Frascati non possono essere applicati retroattivamente per valutare i progetti di ricerca e sviluppo realizzati tra il 2015 e il 2019. Questa pronuncia chiude un lungo contenzioso che ha coinvolto decine di migliaia di imprese italiane.
La sentenza respinge l’appello presentato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dall’Agenzia delle Entrate confermando la precedente decisione del TAR Lazio n. 15039/2026. Secondo i giudici, per il periodo 2015-2019, la qualificazione delle attività ammissibili deve essere valutata esclusivamente in base all’articolo 3 del decreto legge 145/2013 e al decreto interministeriale del 27 maggio 2015 senza che i cinque criteri del Manuale di Frascati possano essere applicati retroattivamente.
L’evoluzione normativa e il contenzioso
Il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo è stato introdotto nel 2013, con una normativa che individuava le attività ammissibili in termini ampi. La prassi dell’epoca faceva riferimento al Manuale di Oslo dell’Ocse che misurava l’innovazione anche in senso relativo all’impresa, senza richiedere una novità assoluta rispetto allo stato dell’arte mondiale.
Le cose sono cambiate a partire dal 2018, quando il Ministero e l’Agenzia delle Entrate hanno iniziato a utilizzare i cinque criteri del Manuale di Frascati – novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità o riproducibilità – come parametro per qualificare la ricerca e sviluppo agevolabile. La svolta normativa è arrivata con l’articolo 1, comma 200, della legge di bilancio 2026 che ha introdotto un nuovo credito d’imposta, distinto da quello preesistente.
Il problema è nato quando l’Agenzia delle Entrate ha iniziato ad applicare i nuovi criteri anche ai controlli sui crediti maturati negli anni precedenti. Migliaia di imprese hanno visto contestare l’assenza del requisito della novità assoluta, con conseguenti recuperi del credito, sanzioni e interessi. Per contenere l’ondata di contenzioso, il legislatore ha introdotto la procedura del riversamento spontaneo, che ha permesso alle imprese di restituire il credito senza sanzioni né interessi.
Le motivazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministero e dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’impostazione del TAR Lazio. Secondo i giudici, per i periodi anteriori alla riforma introdotta dalla legge n. 160/2019, la spettanza del credito R&S deve essere valutata esclusivamente alla luce del quadro normativo vigente nel periodo d’imposta di riferimento, secondo il principio del tempus regit actum.
La pronuncia è particolarmente rilevante perché il Consiglio di Stato qualifica l’evoluzione normativa come innovativa, non interpretativa. Solo dal periodo d’imposta 2026 il legislatore ha adottato una nozione più restrittiva di R&S, fondata sul rispetto congiunto dei criteri di novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità.
Le conseguenze per le imprese
La sentenza del Consiglio di Stato ha importanti implicazioni per le imprese che hanno utilizzato il credito d’imposta R&S nel periodo 2015-2019. In particolare, i criteri del Manuale di Frascati non possono essere utilizzati come parametro vincolante e retroattivo per negare l’agevolazione.
Tuttavia, la decisione non comporta il riconoscimento automatico di tutti i crediti contestati. Le imprese devono comunque dimostrare l’effettiva realizzazione delle attività, il carattere innovativo del progetto, la presenza di documentazione tecnica adeguata, la corretta determinazione delle spese e la tracciabilità dei costi sostenuti.
Le imprese che hanno utilizzato il credito R&S nel periodo 2015-2019 dovrebbero controllare se le contestazioni ricevute fanno riferimento all’assenza di una novità assoluta per il settore, al mancato rispetto dei cinque criteri del Manuale di Frascati o a requisiti introdotti soltanto dal 2026. La sentenza n. 5627/2026 può rappresentare un elemento importante nei procedimenti ancora in corso.


